Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il committente e l'appaltatore, come anche l'appaltatore ed il subappaltatore sono solidalmente responsabili oltre che per gli oneri retributivi, contributivi e fiscali, ai sensi dell'art.29, co.2, del D.Lgs. n.276/03 e dell'art.35, co.28, del D.L. n.223/06, anche per le somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori. É, invece, esclusa la solidarietà passiva per altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore o quando le sanzioni siano riconducibili a rapporti con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli enti, la posizione debitoria nei confronti degli istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile.
Al termine di ogni lavoro monitoriamo il grado di soddisfazione del cliente tramite un Questionario di Soddisfazione dedicato. La valutazione dei dati di ritorno ottenuti dai questionari compilati è considerata una misura essenziale delle prestazioni effettuate perché permettono alla nostra azienda e ai nostri operatori di definire punti di forza o di debolezza della società e del suo intervento.
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